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Avvertenze e riferimenti di legge
Avvertenze
Le SCIA sono soggette, al momento della loro presentazione, ad un controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti. Una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile. Le SCIA devono fornire le informazioni necessarie a descrivere compiutamente l’attività che si vuole attivare o modificare, prestando particolare attenzione alla corretta e completa compilazione di tutti i campi obbligatori.
Le SCIA presentate in Comune vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) per le verifiche di loro competenza. L’intervento di tali enti si sposta, pertanto, da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo su aziende e imprese già in esercizio.
Le responsabilità legali sono trasferite a carico del dichiarante e, quindi, si ribadisce che è estremamente importante compilare in maniera completa e corretta le SCIA.
Le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico del dichiarante.
Lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l’adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell’attività).
Riferimenti di Legge
Legge Regionale 2 febbraio 2007 n.1 - Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia
Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
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